Unanimità  per la modifica della divisione delle spese del Condominio

Sulle formalità  richieste per la convenzione che deroghi ai criteri legali per la ripartizione delle spese condominiali

In tema di Condominio di edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c. – che deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti ed è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso unanime – presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo.

Cass. civ., sez. II, ord., 4 luglio 2022, n. 21086