Spese condominiali

Non occorre la diffida per la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti del condomino che non paga le spese

Il Tribunale di Roma ha escluso che il credito vantato dal Condominio nei confronti del condomino, a seguito dell’approvazione assembleare del bilancio condominiale preventivo e del piano di riparto, diventi esigibile solo dopo la diffida. Infatti, tale credito diviene certo ed esigibile con l’approvazione assembleare e dunque l’amministratore può legittimamente procedere alla riscossione dei contributi condominiali.  

Tribunale di Roma, sentenza n. 247/20, depositata l’8 gennaio 2020