Assegno - Recante firma illeggibile e diversa dallo specimen - Protestabilità del titolare del conto
Nell'ipotesi in cui sull'assegno sia apposta una firma illeggibile (o parzialmente non leggibile) diversa dallo specimen depositato in banca, se non si possa ritenere con probabile certezza che il soggetto che ha firmato l'assegno è diverso dal titolare del conto, il protesto può essere elevato a nome dell'intestatario del conto.
Nella fattispecie, l'assegno, tratto sul conto corrente di una s.r.l., recava una firma in parte illeggibile ma sicuramente non riferibile all'amministratore, ma neppure era stato denunciato il furto o lo smarrimento del titolo, cosicché non si poteva identificare con certezza un soggetto traente diverso dal titolare del conto. La Corte ha pertanto confermato la legittimità del protesto levato a nome della società correntista.