Parametri per la ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge
L'art. 9 comma 3, l. 898/1970, nel testo novellato dall'art. 13 l. n. 74/1987, riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge, prevede espressamente come parametro di riferimento la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, dalla cui valutazione il giudice non può quindi prescindere; tuttavia oltre a tale requisito, anche altri criteri possono essere valutati in vario modo, in relazione alla particolarità del caso concreto, come correttivi che la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di individuare, facendo riferimento ad esempio alla durata di una eventuale convivenza pre-matrimoniale, all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche delle due aventi diritto, attesa la finalità solidaristica, propria del trattamento pensionistico.
Trib. Genova, sez. IV, 13 gennaio 2020
In senso conforme:
Cass. civ. sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268