Nullità clausola

L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di lite sostenute per resistere all'azione del danneggiato

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della R.C., la quale stabilisca che l'assicurato non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'impresa di assicurazione, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917, comma 3, c.c. e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932 c.c.

Cassazione civile sez. III, 05/07/2022, n.21220