Indicazioni relative all'accettazione o al rifiuto di determinati trattamenti, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la l. n.219/2017 che afferma il principio, di carattere generale, che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito in assenza del consenso libero e informato del paziente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. In coerenza con il suddetto principio, la norma in esame prevede la facoltà, per chiunque, di esprimere pro futuro la propria volontà con riguardo ad eventuali trattamenti sanitari e, conseguentemente, regolamenta le modalità di manifestazione di tale volontà, fornendo una disciplina in merito a contenuti, forma ed effetti di questi atti.
Dette disposizioni prevedono quindi che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può attraverso le DAT -manifestate con atto pubblico, scrittura privata autenticata o semplicemente consegnata personalmente all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del disponente-, esprimere le proprie convinzioni e preferenza in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie.