La legittimazione processuale passiva dell'amministratore di condominio

L'amministratore di condominio ha una legittimazione processuale passiva che non incontra limiti e sussiste in relazione alle diverse azioni, anche reale o possessoria, promossa da terzi o da un singolo condomino in ordine alla parti comuni dell'edificio.

in tema di controversie condominiali, la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio non incontra alcun limite e sussiste anche in relazione all’impugnazione eventualmente necessaria, nonché in ogni azione anche reale o possessoria promossa da terzi o da un singolo condomino in ordine alla parti comuni dell’edificio, tra cui rientrano anche quelle esterne purché adibite all’uso comune di tutti i condomini (Cass. n. 9206/05).
La legittimazione passiva dell’amministratore sussiste anche in tema di azione negatorie e confessorie di servitù e anche nel caso in cui sia domandata la rimozione di opere comuni o ostacoli che impediscano o turbino l’esercizio della servitù medesima.

Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22911/18; depositata il 26 settembre.