Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante (Cass. VI, n. 25635/2018).
L'assicurazione sulla vita è disciplinata dagli artt. 1919 ss. c.c.; è il contratto con il quale l'assicuratore si obbliga, in corrispettivo di un premio unico o periodico, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Nella pratica l’assicurazione presenta una varietà di forme che possono essere ricondotte a tre modelli:
a) assicurazione per il caso di morte: in detta ipotesi l'assicuratore si obbliga, dietro il pagamento di un premio annuo (o vitalizio o temporaneo), a effettuare la prestazione al momento della morte dell'assicurato in qualunque momento si verifichi (assicurazione vita intera) o solo entro un certo termine (assicurazione temporanea);
b) l'assicurazione per il caso vita: la stessa si distingue a seconda che l'assicuratore sia tenuto a pagare una somma se la persona considerata è ancora in vita ad una data prestabilita (assicurazione di capitale differito) o una rendita a partire dalla conclusione del contratto o da un termine posteriore fino alla morte dell'assicurato o fino a un momento prestabilito, in cui quest'ultimo deve essere ancora in vita (assicurazione di una rendita vitalizia immediata, differita o temporanea);
c) l'assicurazione mista: in siffatta ipotesi la prestazione dell'assicuratore è dovuta in un dato momento solo in ipotesi di sopravvivenza dell'assicurato, con pagamento di un capitale in caso di sua premorienza.
Il contratto di assicurazione può essere stipulato sulla vita propria oppure su quella di un terzo. Dalla designazione, il terzo acquista ipso iure, senza cioè la necessità di accettazione, il diritto all’indennizzo assicurativo. Tale designazione può essere effettuata nell’àmbito del contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, oppure per testamento.
Sovente, nell’àmbito del contratto di assicurazione sulla vita, il beneficio viene attribuito, con formula generica, in favore degli eredi, testamentari o legittimi, dell’assicurato; conseguentemente in quest’ultimo caso è necessario procedere all’individuazione del criterio e delle concrete modalità, di ripartizione dell’indennizzo assicurativo.
Ebbene, secondo una recente pronuncia della Corte di cassazione, ove il contratto di assicurazione sulla vita abbia individuato, quali beneficiari, gli eredi dell’assicurato, l’indennizzo deve essere ripartito, fra codesti soggetti, in misura proporzionale alle rispettive quote ereditarie (v., in tal senso, Cass.29 settembre 2015, n. 19210). Secondo l’opinione della Suprema Corte, infatti, fermo restando l’acquisto iure proprio, e non già iure hereditario, del beneficiario dell’assicurazione sulla vita (art.1920, comma 3, c.c.), ai fini della ripartizione, fra gli eredi beneficiari, della somma assicurata, debbono trovare applicazione le regole della successione ereditaria, che sottendono alla determinazione delle varie quote. L’espressione “erede” ricomprende perciò anche la misura della posizione ereditaria, con la conseguenza che le norme successorie costituiscano la fonte, non solo per l’individuazione dell’avente diritto alla prestazione assicurativa, ma anche della misura quantitativa del suo diritto.
Giova, tuttavia, porre in luce che, ancora oggi, è prevalente, in giurisprudenza, il diverso e contrario orientamento secondo cui, allorquando i beneficiari della polizza assicurativa siano stati individuati, con formula generica, negli eredi, testamentari o legittimi, dell’assicurato, essi acquistano, pur sempre, iure proprio, per effetto della designazione, e non già mortis causa, il diritto all’indennizzo assicurativo; di conseguenza, nell’eventualità in cui vi sia una pluralità di eredi, la somma assicurata dovrà essere ripartita, fra di loro, in parti uguali, e non già in proporzione delle rispettive quote ereditarie, giacché tale designazione, ancorché generica, integra un mero criterio di determinazione per relationem dei beneficiari, in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto di assicurazione (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26606, Trib. Verona 15 novembre 2016; Trib. Bari 5 luglio 2018).
Contrasto comunque che merita una risoluzione definita. Con l’ordinanza del 16 dicembre 2019 n. 33195 la Corte ha rimesso la questione alle Sezioni Unite; attendiamo quindi la risposta delle Sezioni Unite circa la corretta interpretazione della fattispecie.
Si ricorda infine come, al di là di come l’indennizzo dovrà essere suddiviso (se in parti uguali fra coloro che rivestono la qualifica di “erede” o se il quantum dovrà essere parametrato pro quota in base alle ordinarie regole successorie), sia insegnamento pressoché consolidato che l’atto di designazione, quali che siano le modalità con cui venga effettuato, possa essere qualificato alla stregua di negozio inter vivos con effetti post mortem, essendo –l’esecuzione della prestazione assicurativa–necessariamente differita al tempo della morte del contraente, la quale, in quanto evento assicurato, rappresenta il momento di consolidamento del diritto, già acquistato, dal beneficiario, per effetto della designazione (Cass. 14 gennaio 1953, n. 93; Cass. 14 maggio 1996, n. 4484; Cass. 23 marzo 2006, n.6531).