Se muoio, che fine fanno i conti on line, gli account, le fotografie e i propri «segreti»?
Nell'era digitale, non si ha più a che fare solo con manoscritti, conti bancari o chiavi di cassette di sicurezza. Le forme di proprietà digitale sono ormai una parte integrante del patrimonio di ciascun individuo, se si considerano ad esempio tutti i file musicali o di testo, le fotografie pubblicate e conservate privatamente, i documenti word o video contenuti in data base che possono a loro volta essere memorizzati su hard disk locali o su server in cloud, gli investimenti gestiti online, i blog, i rapporti intessuti sui social network.
L’identità digitale, è qualcosa di ereditabile? Gli eredi possono ricostruire la memoria del caro estinto e amministrarne i beni muovendosi agilmente nel caos virtuale?
Al fine di definire la sorte dei beni facenti parte del proprio patrimonio digitale, è opportuno innanzitutto regolare già in vita la trasmissione delle password che ne governano l'accesso: tale volontà può essere manifestata tanto con strumenti negoziali inter vivos, quanto mortis causa, laddove il titolare intenda comunicare dette credenziali ad una persona di cui ha fiducia con il preciso compito di provvedere, per il tempo successivo alla sua morte, ad utilizzarle per uno specifico fine.
In particolare, potrà servirsi di un mandato post mortem exequendum avente ad oggetto una mera attività materiale consistente nell'utilizzo - secondo determinate indicazioni impartite dal titolare - delle credenziali di accesso alle risorse preservate. Così come potrà manifestare siffatta volontà anche con la scheda testamentaria, comportando l'unilateralità del negozio soltanto l'accettazione da parte del mandatario successiva alla morte del titolare delle credenziali.
Quali sono gli asset digitali? A grandi linee possono essere suddivisi in:
● elementi di interesse economico (conti bancari, criptovalute, collezioni digitali di valore, opere d'ingegno) che saranno gestiti e con diritto dagli eredi testamentari o legittimi;
● elementi / contenuti di interesse affettivo, culturale o pratico, che possono essere gestiti dagli eredi o da altri, secondo le nostre libere volontà. Sono inclusi qui gli account social (ma non quelli di gran valore degli influencer) e gli archivi online;
● elementi / contenuti che vorrei mantenere segreti, per varie ragioni;
● una grande quantità, a me anche in parte ignota, di account e dati sparsi online “a mia insaputa” e/o dimenticati. Questi sono a tutti gli effetti degli asset negativi.
Cosa possiamo fare, fin d’ora, per gestire i nostri asset digitali e non far trovare nessuno dei nostri cari in imbarazzo o in difficoltà?
a. essere ordinati, in modo da non perdere le cose;
b. manutenere l'elenco dei nostri asset digitali, lasciare chiare volontà sulla loro gestione;
c. eliminare gli asset negativi: se l'elenco è breve, sarà facile farlo, aggiornarlo, lasciare le nostre volontà.
In pratica, questo significa:
1. Fare un elenco delle caselle e-mail. Solo se vogliamo davvero dare le chiavi di tutto a qualcuno consegniamo a questa persona la nostra password (e poi non scordiamo di comunicarne ogni periodica variazione). Dicono gli esperti: la/il partner non sono di solito delle buone scelte, meglio, se disponibili, dei discendenti o amici fidati.
2. Fare un elenco dei dispositivi elettronici e degli strumenti di backup. Non consegniamo password se non siamo sicuri che vogliamo dare accesso agli stessi e a tutti i loro contenuti.
3. Elencare gli asset di valore economico (polizze vita, conti in banca o online, ecc) per i quali c'è il rischio concreto di disperdere il patrimonio. Trova un modo per non perdere le criptovalute: senza la password un tuo erede non le possiederà, ma se gliela passi subito gli passi tutto, e non scriverla in un testamento, ché diventa pubblico!
4. Predisporre un mandato post-mortem exequendum, con l'aiuto di uno specialista, per dare validità legale alle tue volontà sugli asset di valore affettivo o pratico. Il mandato può – ma non deve necessariamente – essere allegato a un testamento.
Questi temi fanno parte di una serie di diritti appena emergenti, di cui il legislatore italiano si è già occupato, introducendo nel sistema il tema dell'eredità digitale. Con l'applicazione del GDPR in ambito italiano, l'art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute) del d.lgs. n.101 del 10/10/18 ha infatti dato chiare disposizioni per il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale di un individuo.
Sancisce all’uopo l’art. 2-terdecies, che la volontà dell'interessato deve essere espressa in modo non equivoco e deve essere specifica, in modo da risultare facilmente comprensibile e da consentire al titolare del trattamento dei dati di poter valutare agevolmente se deve consentire o negare l'esercizio di siffatti diritti da parte dei familiari o comunque degli aventi diritto ai sensi di legge; peraltro, al fine di consentire una scelta consapevole da parte dell'interessato, è imprescindibile che il titolare medesimo gli abbia fornito una completa informazione in materia.
Per contro, il soggetto interessato pur avendo la libertà di vietare che i suoi eredi abbiano accesso ai propri dati digitali dopo la sua morte, il divieto non è tuttavia senza limiti: infatti, il quarto comma dell'articolo in oggetto prevede che «in ogni caso il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi».
In questo modo il legislatore ha previsto nella norma di chiusura contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2-terdecies, un bilanciamento di interessi tra l'esigenza di tutela della libera determinazione volitiva del soggetto interessato, e la difesa delle ragioni economiche e patrimoniali dei terzi aventi diritto.