Quando interviene la crisi relazionale dei componenti, l’animale d’affezione diventa oggetto di contesa tra le parti.
Nel vuoto normativo, alla luce dell’importanza del legame affettivo tra persone ed animali e del rispetto dovuto a questi ultimi quali esseri senzienti, non vi è dubbio che la normativa più vicina alla fattispecie sia quella relativa all’affidamento del figlio.
L'attuale orientamento giurisprudenziale prevalente considera l’animale quale componente a tutti gli effetti della famiglia e, quindi, la sua tutela deve essere equiparata a quella prevista nel nostro ordinamento per i figli minori.
Pertanto, molti giudici di merito, in presenza di conflittualità, stabiliscono la tipologia di affidamento dell’animale e la regolamentazione del diritto di visita del padrone presso cui l’animale non viene collocato in via prevalente, oltre che decidere in ordine al mantenimento dell’animale stesso.
Vale la pena sottolineare che, al fine di colmare il vuoto normativo, nel marzo 2019 è stato presentato un disegno di legge dalla deputata Brambilla che propone l’introduzione dell’art 155-septies c.c. concernente l’affido degli animali d’affezione in caso di separazione dei coniugi.
Tribunale Lucca, 24/01/2020
In senso conforme
Trib. Sciacca decr. 19 febbraio 2019
Trib. Roma 15 marzo 2016, n. 5322
In senso difforme
Trib. Milano decr. 24 febbraio 2015
Trib. Como decr. 3 febbraio 2016