Per installare un impianto fotovoltaico individuale è necessaria l’approvazione dell’assemblea?
L’art. 1122 bis del Codice civile, introdotto dalla L. 220 del 2012, consente espressamente ad ogni condomino d’installare “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico
solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”. Ogni condomino può, dunque, installare pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale o in altra parte comune purché non siano pregiudicate la stabilità, il decoro architettonico dell’edificio o si impedisca ad altri di istallare un proprio impianto individuale.
Sempre l’art. 1122 bis Codice civile al terzo comma, statuisce: “Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto”.
Da tutto ciò consegue necessariamente che, a fronte della richiesta di un condomino, l’assemblea non può negare la possibilità d’installare su parti comuni dell’edificio pannelli fotovoltaici per la produzione di energia ad uso personale potendo limitarsi a prescrivere soltanto, se tale iniziativa comporta la modifica delle parti comuni medesime – e con una maggioranza qualificata – adeguate modalità alternative d’esecuzione dell’intervento per un’effettiva salvaguardia.