Il diritto di accesso dell'interessato

Gli artt 12 e 15 del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR prevedono il diritto di accesso dell'interessato (ossia della persona fisica cui i dati si riferiscono o di un suo delegato).

La richiesta non va motivata e va avanzata al Titolare del trattamento (ossia alla Società, alla Pubblica Amministrazione, al libero professionista, ecc. che determina le finalità e tratta i dati dell'interessato), anche per il tramite del Responsabile per la protezione dei dati personali, laddove nominato.

Che cosa si può chiedere?

  • l'accesso ai propri dati personali
  • di conoscere le finalità del trattamento
  • le categorie di dati
  • i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono o saranno comunicati
  • il periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo
  • l'origine dei dati 
  • nonché di conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione o trasferimenti dei propri dati fuori dall'Unione Europea

Ci sono eccezioni o limiti? Sì. Il diritto di accesso dell'interessato non deve ledere i diritti e le libertà altrui o ad esempio causare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento di indagini difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (vedi art. 15 del GDPR e artt. 2-undecies e 2-duodecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali)

La risposta deve essere fornita entro un mese dalla richiesta, salvo eventuali proroghe nei casi previsti dall'art.12 del GDPR. Nel caso di mancato riscontro l'interessato può rivolgere un reclamo al Garante o ricorrere all'Autorità giudiziaria.