Il contratto di convivenza

La l. n. 76/2016 stabilisce la facoltà  per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune, mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Secondo l'art. 1, comma 53, l. n. 76/2016, tale contratto, che non può essere sottoposto a termine e/o a condizioni, può contenere:

  • l'indicazione della residenza dei partners;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza, con atto redatto con la medesima forma del contratto di convivenza.

I conviventi potranno scegliere se:

  • stipulare un contratto di convivenza “classico” sulla base del modello di cui al comma 53;
  • stipulare un contratto di convivenza a spettro “allargato” inserendovi anche norme pattizie che esulano dall'oggetto specifico;
  • stipulare, anche per ragioni di riservatezza, “un contratto di convivenza” e “un contratto tra conviventi”.

Il contratto deve avere la forma scritta e deve essere redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio o da un Avvocato che hanno il compito di attestare la conformità dell'atto alle norme imperative e all'ordine pubblico.  Ai fini di renderlo opponibile ai terzi dovrà poi essere trasmesso, entro 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza al fine di evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni.