I pacchetti turistici

La disciplina speciale del recesso prevista dall'art. 28, D.L. n.9 del 2020

L'art. 28, co. 5, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, prevede che i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio «possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetti turistici.

In particolare, «In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante».

La disciplina speciale del 02/03/2020 introduce così una temporanea deroga all'art. 41, co. 4, d.lgs. 79/2011 (codice del turismo) 

la deroga introdotta dalla legislazione di emergenza segnatamente consiste in ciò: nel regime speciale, è l'organizzatore che, in caso di recesso dai contratti di pacchetto turistico da parte dei soggetti sopra indicati, dispone della facoltà di scegliere tra l'offerta al viaggiatore di un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, il rimborso integrale del corrispettivo percepito, senza spese e senza ulteriori indennizzi e, infine, l'emissione di un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Per contro, il regime ordinario risultante dalla norma del codice del turismo esplicitamente derogata, sancisce il diritto del viaggiatore ad ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto.

Ebbene, da una prima lettura, la norma speciale introdotta dal d.l. n. 9 del 2020 potrebbe trovare ragione nell'interesse pubblico di contemperare, in virtù del diritto costituzionale di solidarietà sociale (art. 2), le istanze di un comparto economico in crisi, come quello turistico rispetto a quelle del viaggiatore.

Tuttavia, così facendo si andrebbe a penalizzare il solo viaggiatore, in aperto contrasto con le scelte compiute dal legislatore europeo nella direttiva 2015/2302/UE, di cui la novellata norma derogata (art. 41, 4°comma, cod. turismo.) costituisce attuazione.

All’uopo si rammenta che i contratti di organizzazione di pacchetti turistici devono essere inderogabilmente assistiti da polizze assicurative o da garanzie bancarie per cui, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore, vengono garantiti senza ritardo, su richiesta dei viaggiatori, i rimborsi del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto.

Per quanto meritoria sia la finalità di prevenzione dell'insolvenza di organizzatori e venditori di contratti di turismo organizzato perseguita dall'art. 28, del d.l. n. 9/2020, così facendo si sacrificherebbero gli interessi economici dei viaggiatori, ledendone la libertà contrattuale e “privandoli” del loro diritto al rimborso dei pagamenti effettati all'organizzatore o al venditore, surrogandolo con i voucher sostitutivi che, forse, non potranno neppure essere utilizzati entro l’anno dalla loro emissione.

Quindi, sul piano tecnico-giuridico, l'art. 28, co. 5, d.l. n. 9/2020 contrasta con le specifiche prescrizioni della direttiva europea.

Salvo modifiche in sede di conversione, si ravvisa il rischio di contenziosi di massa dei viaggiatori assegnatari di voucher sostitutivi, i quali, lamentando il contrasto tra norma emergenziale e la direttiva europea, ben potrebbero sollecitare fra l’altro gli aditi giudici ordinari a sollevare la questione di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE (ai sensi dell'art. 267 TFUE).