Dissenso alle liti

È obbligatorio partecipare ad una causa condominiale?

L'art. 1132 c.c. prevede espressamente la possibilità in capo al condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella del condominio nei casi in cui la compagine abbia deliberato di promuovere giudizio civile contro un terzo o di resistervi.
Per essere legittimamente escluso dalle spese di causa il condomino che abbia espresso voto negativo in assemblea e voglia avvalersi del disposto dell'art. 1372 c.c. ha poi l'obbligo di notificare all'amministratore un atto scritto con il quale ribadisce la sua contrarietà alla causa e quindi la sua volontà di essere esonerato dalla partecipazione alle spese. Tale comunicazione - che è necessaria solo qualora non sia stata già messa a verbale in assemblea la volontà di dissentire - deve pervenire all'amministratore entro 30 giorni dalla data dell'assemblea se presente, altrimenti entro 30 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della delibera.