Diritto del nato da parto anonimo ad accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre - Diversità dal diritto di accesso alle origini
Il figlio nato da parto anonimo ha diritto di ottenere le informazioni sanitarie sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili; tale facoltà è ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente. Ne consegue che l'esercizio del diritto deve essere garantito con modalità tali da tutelare l'anonimato della donna "erga omnes", ossia senza svelare l'identità materna, anche verso il figlio.
Cassazione civile sez. I, 09/08/2021, n.22497