L’una tantum esclude la pensione di reversibilità? La titolarità dell'assegno divorzile deve essere attuale e concreta.
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale rilevato dalla I sezione della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 11453/2017, in merito alla sussistenza in capo al coniuge divorziato, in caso di decesso dell’altro coniuge, del diritto alla pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, l. n. 898/1970 anche in caso di corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione.
Il contrasto è risolto enunciando il principio di diritto secondo cui, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 9 l. n. 898/1970, la titolarità dell’assegno divorzile deve intendersi come attuale e concretamente fruibile al momento della morte dell’ex coniuge mentre non rileva la titolarità astratta del diritto all’assegno di divorzio in precedenza soddisfatto con la corresponsione di un’unica soluzione.