
Danni all'immobile riconsegnato: chi deve provare le condizioni originarie?
L'art. 1590, comma 2, statuisce che, in mancanza di una diversa descrizione dello stato della cosa locata al momento della consegna, il bene oggetto di contratto s'intende consegnato in buono stato locatizio. Pertanto, il conduttore che intenda paralizzare la pretesa risarcitoria della controparte sostenendo che il bene locato gli è pervenuto nelle medesime danneggiate condizioni nelle quali lo ha restituito al locatore alla cessazione del rapporto dovrà, dunque, vincere tale presunzione di originario buono stato fornendo precisa prova di ciò che sostiene.