Atto di ingiunzione di pagamento europea

Il convenuto può rifiutare di ricevere l'atto privo della traduzione della domanda di ingiunzione

Il regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e il regolamento (CE) n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») devono essere interpretati nel senso che, qualora un’ingiunzione di pagamento europea sia notificata o comunicata al convenuto senza che la domanda di ingiunzione ad essa allegata sia stata redatta o accompagnata da una traduzione in una lingua che si suppone egli comprenda, come previsto dall’art. 8 §.1 R. 1393/2007, il convenuto deve essere debitamente informato, mediante il modulo standard di cui all’allegato II di quest’ultimo regolamento, del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto.

In caso di omissione di tale formalità, la regolarizzazione del procedimento dev’essere effettuata conformemente alle disposizioni di quest’ultimo regolamento, mediante comunicazione all’interessato del modulo standard di cui all’allegato II dello stesso.

In tal caso, in ragione dell’irregolarità procedurale da cui è affetta la notificazione o comunicazione dell’ingiunzione di pagamento europea, insieme alla domanda di ingiunzione, tale ingiunzione non acquisisce forza esecutiva e il termine assegnato al convenuto per presentare opposizione non può iniziare a decorrere, cosicché l’art. 20 R. 1896/2006 non trova applicazione.

Corte giustizia UE, sez. V, 06/09/2018,  n. 21