Polizza assicurativa per la tutela legale del Condominio: le spese vanno ripartite tra i condomini
L’assemblea di Condominio può autorizzare l’amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, che vada a coprire le spese processuali per tutte le azioni relative alle parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del Condominio, così da evitare pregiudizi economici ai condomini. Le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa vanno ripartite nei rapporti interni tra i singoli condomini ai sensi dell’art. 1123 c.c.
Cass. civ., sez. II, ord., 20 Agosto 2021, n. 23254